Funzione di prova
Nei negozi giuridici per i quali non è prescritta alcuna forma, le firme elettroniche costituiscono una prova supplementare che il documento elettronico non è stato modificato e che la dichiarazione di volontà in esso espressa può essere attribuita a determinate persone. Se vi è aggiunta una marca temporale, la funzione di prova si estende anche al momento della stesura della dichiarazione di volontà del firmante.