Basi giuridiche
Diritto contrattuale
Conformemente all’articolo 14 capoverso 2bis del Codice delle obbligazioni, soltanto le firme elettroniche qualificate dotate di una marca temporale qualificata hanno lo stesso valore legale della firma autografa.
Funzione di prova
Nei negozi giuridici per i quali non è prescritta alcuna forma, le firme elettroniche costituiscono una prova supplementare che il documento elettronico non è stato modificato e che la dichiarazione di volontà in esso espressa può essere attribuita a determinate persone. Se vi è aggiunta una marca temporale, la funzione di prova si estende anche al momento della stesura della dichiarazione di volontà del firmante.
Procedimenti amministrativi
L’articolo 34 capoverso 1bis della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) prevede soltanto che le decisioni elettroniche siano munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (FiEle; RS 943.03) e che il Consiglio federale disciplini (a livello di ordinanza) i tipi di firma da utilizzare.